La Sicurezza in Pro Loco

IL TESTO UNICO SULLA SICUREZZA D.lgs. 81 del 2008

Art. 2. Definizioni
  • “lavoratore”: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: …. (omissis) … il volontario, così come definito dalla Legge 1 agosto 1991, n. 266; …. (omissis) …il volontario che effettua il servizio civile;…. (omissis) …
  • Il volontario ed il volontario che effettua il servizio civile non sono più equiparati ai lavoratori.

 VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE OBBLIGO DA PARTE DEL VOLONTARIO DI:

  • Utilizzare attrezzature di lavoro “a norma” ed in modo “corretto”
  • Munirsi dei Dispositivi di Protezione Individuale (tappi, cuffie, guanti, scarpe).

    Precisazioni: Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere concordate le modalità di attuazione delle misure sopra citate; Se il volontario svolge la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, il datore di lavoro stesso è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a ridurre al minimo i rischi dovute ad interferenze tra l’attività del volontario ed altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
 
 

OBBLIGO DA PARTE DEL PRESIDENTE DI:

  • Effettuare la valutazione dei rischi ed autocertificarla;
  • Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (R.S.P.P.);
  • Nominare, qualora previsto, il medico competente (es. se impiegato nell’uso di videoterminali per più di 20 ore settimanali, addetti alla movimentazione manuale dei carichi,….);
  • Designare gli addetti alla squadra antincendio e di primo soccorso;
  • Informare e formare i lavoratori sui rischi ai quali sono sottoposti
    (corso di 8 ore e un aggiornamento quinquiennale di 6 ore).

Precisazioni:
Gli obblighi a carico del Presidente sono specificati nel dettaglio agli artt. 17 e 18 del D.Lgs 81/08; La funzione di R.S.P.P. in realtà che impiegano fino a 30 dipendenti, può essere svolta direttamente dal Presidente o da altra figura con potere gestionale e di spesa (è prevista la formazione con un corso di 16 ore e un aggiornamento quinquiennale di 6 ore); L’autocertificazione può essere prodotta solo in realtà che impiegano fino a 10 dipendenti (fino al 31/05/2013); Dal 01/06/2013 sarà obbligataria la redazione del Documento di analisi e Valutazione del Rischi, anche utilizzando le procedure standardizzate pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 285/2012.

OBBLIGO DA PARTE DEL VOLONTARIO DI:

  • Utilizzare attrezzature di lavoro “a norma” ed in modo “corretto”;
  • Munirsi dei Dispositivi di Protezione Individuale (tappi, cuffie, guanti, scarpe, ….).

    Precisazioni:
    Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere concordate le modalità di attuazione delle misure sopra citate; Se il volontario svolge la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, il datore di lavoro stesso è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a ridurre al minimo i rischi dovute ad interferenze tra l’attività del volontario ed altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.

Il Documento di valutazione dei rischi dell’Associazione Pro Loco ‘Antonio Lisi’ di Coreno Ausonio, codifce fiscale 81004870606

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